Libera Università del Gioco APS
Art.1 Costituzione
È costituita l’Associazione Culturale denominata “Libera Università del Gioco APS” (acronimo LUnGi, con slogan “a promozione della cultura ludica”) ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
L’Associazione Libera Università del Gioco (di seguito denominata Associazione nel presente testo) è un centro finalizzato alla promozione di attività culturali, a carattere volontario, aperto al confronto, ed ha durata illimitata.
Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria.
Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
Art.2. Finalità Attività ed Azioni
2.1 FINALITA’
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità.
Finalità dell’Associazione è promuovere iniziative e attività di alto profilo culturale sui temi connessi alle molteplici declinazioni teoriche e pratiche del gioco e dell’esperienza ludica.
Il gioco viene inteso nelle sue varie forme materiali e immateriali, come
- attività libera;
- espressione di un bisogno naturale dell’uomo e della sua cultura;
- attività che riguarda tutto l’arco di vita della persona;
- esperienza fondamentale nella formazione del soggetto;
- indicatore di qualità della vita.
2.2 ATTIVITA’
Sono attività prioritarie dell’Associazione dirette agli associati, loro famigliari e terzi: le seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2.3 AZIONI
L’Associazione intende promuove la cultura ludica nella sua globalità che, a seconda delle tipologie di gioco, comprende il corpo e il movimento, la manualità, la creatività, l’intelligenza logica, linguistica e strategica, la competizione e la cooperazione.
L’Associazione intende inoltre contrastare le forme di ludopatia, promuovendo sia la conoscenza dei rischi e delle condizioni che ne favoriscono l’insorgenza e le iniziative di prevenzione, sia la diffusione di una sana cultura del gioco che pone al centro il soggetto attivo e responsabile.
Sulla base del principio del “diritto al gioco”, affermato all’art.31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, l’Associazione si impegna ad affermare e promuovere il carattere multiculturale, inclusivo e non discriminatorio del gioco.
I soggetti potenzialmente interessati alle iniziative dell’Associazione e ai quali l’Associazione si rivolge, sono in particolare educatori e insegnanti, operatori e animatori culturali, formatori, ricercatori, studenti, tutte le persone interessate alla cultura del gioco.
Per il conseguimento dei suoi scopi l’Associazione propone e organizza, sulla base di un calendario annuale, iniziative quali: seminari tematici, laboratori, convegni, attività di formazione, pubblicazioni, ricerche, mostre.
Tali iniziative possono vedere il concorso attivo di enti, associazioni e singole persone che operano a livello locale, nazionale o internazionale nel campo del gioco, dell’animazione, dello sport.
Oltre alle attività di interesse generale l’Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all’art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell’assemblea dei soci.
L’Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra menzionate, ritenute utili o necessarie al conseguimento degli scopi istituzionali e nel rispetto delle normative di riferimento.
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
Art.3. I soci
Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire persone di entrambi i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, etnica e professionale, di genere e orientamento sessuale che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.
Possono, inoltre, aderire con un loro rappresentante le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro né economico nonché, ove consentito dalla vigente normativa, enti di natura pubblica.
Per aderire all’Associazione è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo ovvero ad altro soggetto da esso delegato, dichiarando di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate da chi esercita la responsabilità genitoriale.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7 (Decadenza da socio).
Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.
Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro Soci.
Art.4. ammissione a socio
Chi intende essere ammesso come nuovo socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda (anche tramite modulo online), al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, contatti email e telefono, o altra forma acconsentita dalla tecnologia del tempo.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti.
All’atto di accettazione della domanda di ammissione al socio, con il contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo, ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
Qualora non fosse materialmente possibile questo (vedi domanda tramite modulo online), al nuovo socio verrà comunicata accettazione via email o altra forma.
La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati entro il termine improrogabile di giorni venti dal ricevimento dell’istanza.
Sull’eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
Art.5.partecipazione alla vita associativa
I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione, a partecipare alle assemblee per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione stessa.
In particolare, in merito all’approvazione e modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti, e alla nomina degli organi direttivi dell’associazione, all’elaborazione del programma annuale e alla discussione e approvazione dei rendiconti, i soci, se maggiorenni, godono dell’elettorato attivo e di quello passivo.
Possono, inoltre, prendere visione degli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell’Associazione facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà rispondere entro venti giorni per concordare le modalità di tale accesso.
Art.6. obblighi dei soci
I soci sono tenuti:
- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal consiglio direttivo, per il rinnovo delle tessere;
- all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell’Associazione e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile, rivalutabile o rimborsabile.
Art. 7. Decadenza da socio
La decadenza da socio può avvenire per:
- decesso;
- dimissioni;
- mancato rinnovo della quota associativa nei termini prescritti dallo statuto;
- espulsione o radiazione.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.
Il rinnovo della tessera deve avvenire entro il quarto mese del nuovo anno sociale.
Il mancato rinnovo della tessera, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna comunicazione formale, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.
Art. 8 Provvedimenti disciplinari
Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:
- ammonizione scritta;
- sospensione di ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
- espulsione o radiazione.
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all’Associazione;
- quando arrechino gravi danni materiali o morali all’Associazione, o per denigrazione dell’associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci, o per indebita appropriazione di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
- quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
I soci decaduti e quelli radiati o espulsi non potranno continuare a frequentare i locali dell’Associazione e partecipare alle sue iniziative.
Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione.
I soci radiati o espulsi potranno adire l’autorità giudiziaria contro tale provvedimento.
Art.9 Fondo comune e Rendiconto economico
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
I proventi sono costituiti da:
- quote di iscrizione;
- contributi associativi;
- contributi di enti pubblici o privati;
- interessi sulle disponibilità depositate presso istituti di credito;
- elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, riconoscibili come iniziative coerenti con gli scopi dell’Associazione;
- qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale e culturale.
Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art.10. Esercizio sociale/Bilancio
L’esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Entro il 30 aprile dell’anno successivo deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’assemblea per la sua approvazione.
Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Copia del rendiconto economico e finanziario verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
Art.11. Avanzi di gestione
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art.12 Organi sociali
Sono organi sociali:
Sono organi sociali:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche vengono svolte a titolo gratuito.
Art.13 Elezioni
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni, durante un’assemblea dei soci dove l’argomento sia inserito come punto all’ordine del giorno, e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.
Art.14 Assemblea
L’assemblea generale dei soci è l’organo sovrano e deliberativo dell’Associazione.
Possono partecipare con diritto di voto alle Assemblee soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale dell’Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso.
All’attuazione delle decisioni assunte dall’Assemblea dei soci provvede il Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, anche per mezzo elettronico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Gli avvisi dovranno specificare l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Tale recapito avviene di norma per via telematica all’indirizzo e-mail comunicato dal socio all’atto dell’iscrizione con i successivi aggiornamenti.
La mancata operatività del recapito non comporta inadempienza da parte dell’associazione.
Art.15. Compiti dell’assemblea
L’assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e del programma dell’anno sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli associati: in questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.
L’assemblea:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
- elegge il Consiglio Direttivo negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali, previa determinazione del numero dei componenti per il mandato successivo e delibera eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- delibera sulle responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo, in particolare approva i Regolamenti dei lavori assembleari;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera l’esclusione dei soci dell’Associazione;
- si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati, qualora richiesto;
- delibera l’eventuale trasferimento della sede legale;
- delibera sulle modifiche da apportare allo statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.
Art.16. Deliberazioni dell’assemblea
In prima convocazione l’assemblea dei soci è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aderenti (soci maggiorenni); in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati per delega (da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti).
L’assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo che sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per la deliberazione in merito a modifiche statutarie, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci, è indispensabile la presenza di almeno la metà dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei partecipanti.
La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Art.17. Modalità di voto
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto, anche nel caso in cui il socio sia un soggetto collettivo (ente, associazione, istituzione).
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art.18. Votazioni
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti.
Le votazioni che riguardano persone avvengono, di norma, a scrutinio segreto.
Per le elezioni delle cariche sociali, la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto, salvo diversa indicazione da parte della maggioranza dell’assemblea.
Art.19. Deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che cura e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale è a disposizione dei soci.
Per le elezioni degli organismi direttivi, viene nominata una commissione elettorale tra i soci presenti.
Se tenute a scrutinio segreto, nei verbali dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, l’esito delle votazioni.
Art.20. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari compreso fra un minimo di tre a un massimo di undici consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione (quali le funzioni da segretario, che redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente).
Art.21. Elezione del Presidente e cariche interne
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente (coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni), il Tesoriere (tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico), e fissa la responsabilità degli altri consiglieri, in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Art.22. Convocazione e sedute del Consiglio
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, con comunicazione scritta da trasmettere almeno 10 giorni prima della riunione, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano, e le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.
Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno il diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati il coniuge, nonché i parenti od affini entro il quarto grado.
Art.23. i Consiglieri
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni.
Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.
Il consigliere decaduto/dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti.
Le nomine e le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art.24. Compiti del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l’amministrazione dell’Associazione ed è investito dei poteri per l’amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all’Assemblea.
A tal fine deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
- redigere il rendiconto economico e finanziario annuale nei modi previsti dalla normativa vigente e l’eventuale bilancio sociale (nei casi previsti per legge);
- deliberare annualmente la quota che i soci sono tenuti a versare per l’adesione all’associazione;
- compilare i progetti per l’impiego del residuo dell’esercizio;
- stipulare tutti gli atti inerenti all’attività sociale;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- formulare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in merito alla radiazione e all’espulsione dei soci;
- delegare uno o più dei propri membri o altri soci ad esaminare le domande di adesione
- convocare l’Assemblea;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell’assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea.
Art.25 Il Comitato scientifico
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può decidere di istituire il Comitato scientifico dell’Associazione.
Il programma annuale dell’Associazione viene sottoposto al Comitato scientifico che esprime nel merito un parere non vincolante.
Il Comitato scientifico può sottoporre al Consiglio Direttivo proposte di iniziative, senza alcun vincolo.
Il Comitato scientifico è composto da tre a cinque membri, esterni all’Associazione, di comprovata competenza scientifica e culturale, senza alcuna preclusione di ambiti disciplinari nel campo del gioco e delle attività ludiche.
I membri del Comitato scientifico vengono scelti su proposta del Consiglio direttivo, dopo attenta valutazione di candidature avanzate dagli stessi membri del Consiglio, anche su suggerimento di soci.
I membri del Comitato scientifico accettano di svolgere la loro attività in forma di volontariato.
Il Comitato scientifico sceglie al suo interno un coordinatore e rimane in carica a discrezione del Consiglio direttivo, fatta salva la libertà di ognuno dei membri di ritirarsi da tale incarico dandone comunicazione scritta al Coordinatore e al Presidente dell’Associazione.
L’inserimento di un nuovo membro del Comitato scientifico avviene seguendo le stesse disposizioni previste per la sua formazione, sentendo anche il parere del Coordinatore e dei suoi membri.
Art. 26 il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea.
Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento.
Egli sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti gli associati, cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.
Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente. In caso di dimissioni del Presidente decade l’intero Consiglio Direttivo.
Art.27 Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui all’articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un’assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto dei ¾ dei soci presenti.
In caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.
È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
Art. 28 Disposizione finale
Per quanto non previsto dal presente Statuto, o dal regolamento interno, decide l’Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice del Terzo Settore del Codice Civile e delle leggi vigenti.